Art. 7

LEGGE 29 ottobre 1997, n. 374

In vigore dal 18 nov 1997
S a n z i o n i 1. Chiunque usa, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell', fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni. 2. Chiunque non adempia gli obblighi previsti dagli è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 200 milioni a lire 500 milioni, nonchè con la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo da cinque a dieci anni. 3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla metà se il fatto per cui si procede è di particolare tenuità.
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