Accordo

Art. 5

Revoca o sospensione dell'autorizzazione

In vigore dal 5 nov 1997
Revoca o sospensione dell'autorizzazione Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare o sospendere l'autorizzazione per 1'esercizio dei diritti di cui all' del presente Accordo da parte della linea aerea designata dall'altra Parte, o di imporre le condizioni che riterrà necessarie sull'esercizio di questi diritti: (a) (i) nel caso del Governo di Hong Kong, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di detta linea aerea siano attribuiti al Governo della Repubblica Italiana o ai suoi cittadini; (ii) nel caso del Governo della Repubblica Italiana, ogni qualvolta non sia soddisfatto che detta linea aerea sia costituita ed abbia la sua sede principale ad Hong Kong; ovvero (b) nel caso in cui la linea aerea non adempia alle leggi ed ai regolamenti della Parte contraente che concede questi diritti; ovvero (c) qualora detta linea aerea non riesca ad operare in conformità alle condizioni di cui al presente Accordo. A meno che l'immediata revoca o sospensione dell'autorizzazione di cui al comma del presente Articolo o l'imposizione delle condizioni qui contenute sia essenziale ad impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, detto diritto verrà esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378#art-a-5

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