Accordo

Art. 3

Concessione di diritti

In vigore dal 5 nov 1997
Concessione di diritti Ciascuna Parte contraente concede all'altra i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali: (a) il diritto di sorvolare il suo territorio senza atterrare; (b) il diritto di effettuare scali nel suo territorio per scopi non commerciali. Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti specificati nel presente Accordo ai fini della gestione dei servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella apposita Sezione dell'Allegato al presente Accordo. Detti servizi e rotte sono qui di seguito definiti rispettivamente "i servizi concordati" e "le rotte specificate". Nel gestire un servizio concordato su una rotta specificata la linea aerea designata di ciascuna Parte contraente dovrà godere, oltre ai diritti di cui al comma del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti determinati per quella rotta in conformità all'Allegato al presente Accordo al fine di imbarcare e sbarcare passeggeri merci, ivi compresa posta, sia singolarmente che collettivamente. Nessuna disposizione del comma del presente Articolo sarà intesa a conferire alla linea aerea designata da una Parte contraente il diritto di imbarcare a bordo dell'aeromobile, in un punto del territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri e bagagli, merci, ivi compresa posta, destinati ad un altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378#art-a-3

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