Accordo
Art. 4
Designazione ed autorizzazione delle linee aeree
In vigore dal 5 nov 1997
Designazione ed autorizzazione delle linee aeree
Ciascuna Parte contraente avrà diritto di designare per iscritto, informandone l'altra Parte contraente, una linea aerea allo scopo di gestire i servizi concordati sulle rotte specificate e di revocare o modificare dette designazioni.
Ricevuta detta designazione, l'altra Parte contraente dovrà, in base alle disposizioni dei commi e del presente Articolo, concedere senza indugio alla linea aerea designata le autorizzazioni del caso.
(a) Il Governo di Hong Kong avrà diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di cui al comma del presente Articolo, o di imporre, se necessario, dette condizioni sull'esercizio, da parte della linea aerea designata, dei diritti di cui all' del presente Accordo, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di detta linea aerea siano attribuiti al Governo della Repubblica Italiana o ai suoi cittadini.
(b) Il Governo della Repubblica Italiana avrà diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di cui al comma del presente Articolo, o di imporre, se necessario, dette condizioni sull'esercizio, da parte della linea aerea designata, del diritti di cui all' dei presente Accordo, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la linea aerea sia costituita ed abbia la sua sede principale ad Hong Kong.
Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alla linea aerea designata dall'altra Parte contraente di documentare di essere qualificata ad adempiere le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla gestione dei servizi aerei internazionali da parte di dette Autorità.
Quando una linea aerea è stata a tal fine designata ed autorizzata, essa può iniziare a gestire servizi concordati, purchè la linea aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.
Storico versioni
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