Accordo

Art. 41

Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

In vigore dal 28 ott 1997
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base 1. L'Organizzazione trae pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base. 2. Circa la realizzazione di qualsiasi progetto finanziato mediante il secondo bilancio del Fondo comune per i prodotti di base, l'Organizzazione, in quanto organismo internazionale del prodotto designato, non si assume alcun obbligo finanziario neppure a titolo di garanzie fornite dai membri o da altri enti. Nè l'Organizzazione, nè alcun membro per via della sua appartenenza all'Organizzazione, si assumono gualsivoglia responsabilità in ragione di mutui stipulati o di prestiti concessi da ogni altro membro o ente nell'ambito di tali progetti.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-41

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