Accordo

Art. 39

Scorta stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio

In vigore dal 28 ott 1997
Scorta stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio 1. Qualora il tasso di cambio tra il ringgit malese/dollaro di Singapore e le valute dei principali esportatori ed importatori di gomma naturale cambi in modo tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il direttore esecutivo, a norma dell', oppure i membri in conformità dell', possono chiedere la convocazione di una sessione speciale del Consiglio. Il Consiglio si riunisce entro dieci giorni per confermare od annullare disposizioni già adottate dal Direttore esecutivo in virtù dell' e può decidere con voto speciale di prendere gli adeguati provvedimenti compresa la possibilità di rivedere la gamma dei prezzi, secondo i principi di cui alla prima frase dei paragrafi 1 e 6 dell'. 2. Con voto speciale il Consiglio può stabilire una procedura per determinare una variazione significativa nelle parità di dette valute, unicamente al fine di una tempestiva convocazione del Consiglio. 3. Qualora tra il ringgit malese e il dollaro di Singapore si verifichi una divergenza tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per esaminare la situazione e considerare la possibilità di impiegare un'unica valuta.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-39

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