Accordo

Art. 37

Penalità per il mancato pacamento dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice

In vigore dal 28 ott 1997
Penalità per il mancato pacamento dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Qualora non adempia all'obbligo di contribuire al bilancio della scorta stabilizzatrice entro il giorno di scadenza dei contributi richiesti, un membro viene considerato in arretrato. Un membro in arretrato di 60 giorni e oltre, non viene considerato membro ai fini del voto sui problemi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2. In sede di Consiglio vengono sospesi i diritti di voto e di altro tipo di un membro in arretrato di 60 giorni e oltre, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale. 3. Un membro in arretrato di pagamento deve sostenere l'onere degli interessi calcolati al tasso preferenziale in vigore nel paese ospite a decorrere dall'ultimo giorno di scadenza dei pagamenti. Gli altri membri importatori ed esportatori possono coprire gli arretrati su base volontaria. 4. Un membro non è considerato in arretrato di pagamento se il mancato versamento dei suoi contributi nella loro integralità deriva unicamente da fluttuazioni del tasso di cambio nei 60 giorni successivi alla chiamata di contributi. In questo caso, nessun interesse è applicato all'ammontare non pagato. Tuttavia la parte di contributi non versata dovrà essere pagata dal membro entro 60 giorni dopo il versamento. 5. Qualora venga effettuato il pagamento in arretrato con soddisfazione del Consiglio, vengono ripristinati i diritti di voto e di altro tipo del membro interessato. Se gli arretrati sono stati anticipati da altri membri, questi ultimi sono rimborsati integralmente.
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