Accordo
Art. 25
In vigore dal 25 lug 1997
Ai fini del presente accordo:
a) per "società comunitaria" o "società georgiana" si intende una società costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Georgia che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio rispettivamente della Comunità o della Georgia.
Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Georgia è considerata una società rispettivamente comunitaria o georgiana se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Georgia.
b) Per "controllata" di una società si intende una società controllata di fatto dalla prima.
c) Per "sede secondaria" di una società si intende un centro d'affari senza personalità giuridica, che ha l'apparenza della stabilità quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione.
d) Per "diritto di stabilimento" si intende il diritto per le società comunitarie o georgiane in base al punto a) di intraprendere attività economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente in Georgia o nella Comunità.
e) Per "attività" si intende lo svolgimento di attività economiche.
f) Per "attività economiche" si intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Georgia stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunità o della Georgia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Georgia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Georgia rispettivamente, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Georgia in base alle rispettive legislazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-25