Accordo
Art. 30
In vigore dal 25 lug 1997
1. In base alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o georgiane stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.
2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-30