Accordo
Art. 23
In vigore dal 25 lug 1997
1. Secondo le rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società georgiane, definite all', lettera d), stabilite sul loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo.
2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, la Comunità e gli Stati membri concedono alle consociate delle società georgiane stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.
3. La Comunità e gli Stati membri concedono alle filiali delle società georgiane stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali dei società di paesi terzi.
4. Fatte salve le riserve elencate all'allegato V e alle condizioni ivi stabilite, la Georgia concede alle società comunitarie, definite all', lettera d), che si stabiliscono sul suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi. Essa concede inoltre alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società e filiali oppure, se migliore, alle società o filiali di paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-23