AccordoTitolo III

Art. 19

In vigore dal 25 lug 1997
Gli scambi di materiali nucleari si effettuano in base alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Se necessario, ad essi si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sarà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Georgia.
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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-a-19

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