Accordo
Art. 13
In vigore dal 6 lug 1997
L'impresa che effettua il trasporto di merci con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista, prevista all', sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;199#art-a-13