Accordo
Art. 11
In vigore dal 6 lug 1997
I servizi previsti alle lettere a) e b) del precedente del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza
alcuna autorizzazione.
In tali casi il conducente dell'autobus deve avere presso di se un elenco nominativo dei viaggiatori.
Non e richiesta autorizzazione anche nel caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus, secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all' del presente Accordo.
Nel caso previsto dalla lettera c) dello stesso del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuate il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all' del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;199#art-a-11