Accordo

Art. 10

In vigore dal 6 lug 1997
Agli effetti del presente Accordo, e considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalità seguenti: a) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare.nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; b) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare: - vuoto, - oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; - oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo. c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra parte contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;199#art-a-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo