Protocollo›Titolo IX
Art. 5
Consegna/Notifica
In vigore dal 3 apr 1997
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure
necessarie per
- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l', paragrafo 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-p-5