Protocollo›Titolo IX
Art. 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
In vigore dal 3 apr 1997
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-p-8