Accordo›Titolo IX
Art. 89
In vigore dal 3 apr 1997
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica del Kirghizistan, da un lato, e la Comunità. gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-89