Accordo›Titolo IX
Art. 86
In vigore dal 3 apr 1997
1. Ciascuna parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di cooperazione può risolvere la controversia mediante una raccomandazione.
3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte nella controversia.
Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.
Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.
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