AccordoTitolo IX

Art. 92

In vigore dal 3 apr 1997
1. Le Parti prendendo tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia stata inadempiente a un obbligo previsto dall'accordo può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i cassi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-92

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