Accordo›Titolo VI
Art. 66
Dogane
In vigore dal 3 apr 1997
Dogane
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica Kirghisa a quello della Comunità.
2. La cooperazione comprenderà in particolare:
- scambi di informazioni;
- il miglioramento dei metodi di lavoro;
- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Repubblica del Kirghizistan;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all', l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-66