Accordo›Titolo VI
Art. 62
Turismo
In vigore dal 3 apr 1997
Turismo
Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprenderà azioni intese a:
- agevolare il turismo;
- aumentare gli scambi di informazioni;
- trasferire il know-how;
- valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte;
- favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali;
- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-62