Accordo›Titolo VI
Art. 57
Servizi postali e telecomunicazioni
In vigore dal 3 apr 1997
Servizi postali e telecomunicazioni
Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di:
- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;
- favorire lo sviluppo di progetti e gli investimenti in questi settori;
- migliorare l'efficienza e la qualità nella fornitura di servizi, anche liberalizzando le attività dei sottosettori;
- applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;
- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;
- definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;
- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;84#art-a-57