AccordoTitolo VII

Art. 70

In vigore dal 3 apr 1997
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Repubblica del Kirghizistan i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse.
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