Accordo
Art. 9
In vigore dal 11 apr 1997
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Estonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in conformità delle disposizioni di detto trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-9