Art. 9
Accordo

Art. 9

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In vigore dal 11 apr 1997
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Estonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I. 2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in conformità delle disposizioni di detto trattato.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-9