Accordo›Titolo III
Art. 8
In vigore dal 11 apr 1997
1. All'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1 gennaio 1995, la Comunità e l'Estonia istituiscono una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni del GATT e dell'OMC.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base per ciascuno dei prodotti contemplati dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il 1 gennaio 1994.
Le successive riduzioni previste dal presente accordo devono essere applicate ai suddetti dazi di base.
4. Qualora, dopo il 1 gennaio 1995, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunità e l'Estonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;71#art-a-8