Accordo›Titolo VII
Art. 52
In vigore dal 26 mar 1997
1. La Comunità e l'Ucraina avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile dell'Ucraina. La cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Le politiche e le altre misure nel settore contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione del sistema economico dell'Ucraina, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; si terrà conto anche delle considerazioni ambientali.
3. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli investimenti, appalti pubblici, norme e valutazione della conformità, settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agroindustriale, energia, settore nucleare civile, ambiente, trasporti, ricerca spaziale, telecomunicazioni, servizi finanziari, riciclaggio del denaro sporco, politica monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia e lotta contro la droga.
4. Si rivolgerà particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti e i paesi limitrofi ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione.
5. Se del caso, la Comunità potrà fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica delle Comunità all'Ucraina e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione.
6. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per lo sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3.
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