Accordo

Art. 47

In vigore dal 26 mar 1997
Fatto salvo l', nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza: - i cittadini degli Stati membri o dell'Ucraina a entrare o a soggiornare sul territorio dell'Ucraina o della Comunità in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - le consociate o filiali comunitarie di società ucraine a impiegare cittadini ucraini sul territorio della Comunità; - le consociate o filiali ucraine di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunità; - le società ucraine o le consociate o filiali comunitarie di società ucraine a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini ucraini che lavoreranno sotto il controllo di altre persone; - le società comunitarie o le filiali o consociate ucraine di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-47

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