AccordoTitolo V

Art. 48

In vigore dal 26 mar 1997
1. Le Parti si impegnano ad utilizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e dell'Ucraina in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo. 2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II del titolo IV, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e dell'Ucraina nè si rendono più restrittive le intese esistenti. 4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e l'Ucraina per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantochè non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta ucraina ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale (FMI) l'Ucraina è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o la ripresa di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate all'Ucraina per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione dell'Ucraina nei confronti del FMI. Le restrizioni vengono applicate in modo da perturbare il meno possibile il presente accordo. L'Ucraina informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti. 6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la libera circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Ucraina provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunità o dell'Ucraina, ciascuna Parte può prendere misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-48

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