ProtocolloTitolo X

Art. 10

Obbligo di osservare la riservatezza

In vigore dal 7 apr 1997
Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattore e dei risultati ottenuti. 3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce. 4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione. 5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.
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