ProtocolloTitolo X

Art. 15

Complementarità

In vigore dal 7 apr 1997
Complementarità 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi. 2. Fatto salvo l', detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-p-15

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