Accordo›Titolo X
Art. 107
In vigore dal 7 apr 1997
Il presente accordo è redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e bielorussa, ciascun testo facente ugualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-107