Accordo›Titolo X
Art. 105
In vigore dal 7 apr 1997
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Bielorussia.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-105