Accordo›Titolo X
Art. 104
In vigore dal 7 apr 1997
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudicherà i diritti garantiti loro dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fatti salvi gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;64#art-a-104