AccordoTitolo VIII

Art. 74

In vigore dal 7 apr 1997
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica del Kazakistan, delle capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento o delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-74

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