AccordoTitolo VI

Art. 70

Cooperazione nella prevenzione delle attività illegali

In vigore dal 7 apr 1997
Cooperazione nella prevenzione delle attività illegali Le Parti collaborano al fine di prevenire le attività illegali quali: - l'immigrazione e la presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalità sui rispettivi territori, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - le attività economiche illegali, compresa la corruzione; - il commercio illegale di merci varie, compresi i rifiuti industriali; - le contraffazioni; - il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. La cooperazione nei settori di cui sopra avviene mediante consultazioni reciproche e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa che comprende: - l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite; - la creazione di centri d'informazione: - il miglioramento dell'efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite: - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture di ricerca; - l'elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-70

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