Accordo›Titolo IX
Art. 78
In vigore dal 7 apr 1997
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica del Kazakistan, normalmente alti funzionari, dall'altro.
Il Comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica del Kazakistan.
Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione, e le modalità del suo funzionamento.
2. Il Consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;63#art-a-78