Art. 2
Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali
In vigore dal 1 gen 2027
Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici
internazionali
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: "a norma del primo comma" sono inserite le seguenti: ", lettera a),";
b) all'articolo 8, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: "6 ottobre 1978, n. 627" sono aggiunte le seguenti: ", o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta";
c) all'articolo 8-bis:
1) al primo comma, dopo le parole: "cessioni all'esportazione" sono aggiunte le seguenti: ", se non comprese nell'articolo 8";
2) al secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostituite dalle seguenti:", diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,";
d) all'articolo 9, secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostiuite dalle seguenti: ", diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,";
e) all'articolo 17:
1) al secondo comma, le parole: "secondo comma dell'articolo 53" sono sostituite dalle seguenti: "terzo comma dell'articolo 53";
2) ai commi secondo e terzo, le parole: "lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)" e dopo le parole: "del primo comma" sono inserite le seguenti: ", lettera a),";
f) all'articolo 34, il tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
"Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.";
g) all'articolo 38-ter, primo comma, le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)".
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
3. Le dichiarazioni di intento previste dall', comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere registrate in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-02-18;28#art-2