Art. 2 · Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali

Art. 2

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Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali

In vigore dal 1 gen 2027
Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: "a norma del primo comma" sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; b) all'articolo 8, primo comma: 1) alla lettera a), dopo le parole: "6 ottobre 1978, n. 627" sono aggiunte le seguenti: ", o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo"; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta"; c) all'articolo 8-bis: 1) al primo comma, dopo le parole: "cessioni all'esportazione" sono aggiunte le seguenti: ", se non comprese nell'articolo 8"; 2) al secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostituite dalle seguenti:", diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,"; d) all'articolo 9, secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostiuite dalle seguenti: ", diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,"; e) all'articolo 17: 1) al secondo comma, le parole: "secondo comma dell'articolo 53" sono sostituite dalle seguenti: "terzo comma dell'articolo 53"; 2) ai commi secondo e terzo, le parole: "lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)" e dopo le parole: "del primo comma" sono inserite le seguenti: ", lettera a),"; f) all'articolo 34, il tredicesimo comma è sostituito dal seguente: "Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato."; g) all'articolo 38-ter, primo comma, le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)". 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10. 3. Le dichiarazioni di intento previste dall', comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere registrate in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1997-02-18;28#art-2