Art. 4
Adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto
In vigore dal 15 mag 1998
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', secondo comma, il primo periodo del numero 3) è sostituito dal seguente: "i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni.";
b) all'articolo 10, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 febbraio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Note all'articolo
- La L.8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n.28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-02-18;28#art-4