Protocollo n. 4›Titolo IV
Art. 29
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
In vigore dal 5 mar 1997
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre
anni i documenti di cui all', paragrafi 1 e 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonché i
documenti di cui all', paragrafo 1.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di
domanda di cui all', paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR.1 che sono stati loro presentati.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-29