Protocollo n. 4›Titolo IV
Art. 24
Validità della prova d'origine
In vigore dal 5 mar 1997
Validità della prova d'origine
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali
del paese d'importazione.
2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a
circostanze eccezionali.
3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-24