Accordo
Art. 24
In vigore dal 5 mar 1997
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-a-24