Protocollo n. 4›Titolo IV
Art. 31
Importi espressi in ECU
In vigore dal 5 mar 1997
Importi espressi in ECU
1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti contraenti. Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato
all' del presente protocollo.
Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo
notificato dal paese in questione.
2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta
nazionale degli importi espressi in ECU al 1 ottobre 1994.
Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre
dell'anno che precede detto quinquennio.
Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare
gli importi espressi in ECU.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;35#art-pn-31