Art. 3
In vigore dal 13 feb 1997
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.150 milioni per l'anno 1996 ed a lire 150 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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