Art. 2

In vigore dal 13 feb 1997
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello stesso scambio di lettere.
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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;17#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalita' e giustizia (UNIGRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995. — Testo vigente | Portale Normativo