Art. 1
In vigore dal 13 feb 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e giustizia (UNICRI), firmate rispettivamente a Roma ed a Vienna il 16 maggio 1995.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;17#art-1