Art. 3
In vigore dal 22 mar 1996
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 194 milioni per l'anno 1995, in lire 206 milioni per l'anno 1996 ed in lire 194 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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