Art. 2

In vigore dal 22 mar 1996
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;141#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991. — Testo vigente | Portale Normativo