Art. 1
In vigore dal 22 mar 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;141#art-1